PREMESSO
CHE
Equitalia
spa è la società a totale capitale pubblico che, in conseguenza dell'articolo 3
del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che ha ricondotto l'attività di riscossione
sotto l'ombrello pubblico, è incaricata dell'esercizio dell'attività di
riscossione nazionale dei tributi;
RILEVATO
CHE
compito
principale di Equitalia dovrebbe essere quello di contribuire a realizzare una
maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia della riscossione
attraverso la riduzione dei costi affrontati a tal fine dallo Stato e
attraverso l'ottimizzazione del rapporto con il contribuente, favorendo le
condizioni per il miglioramento del tasso di assolvimento spontaneo degli
adempimenti tributari;
CONSIDERATO
CHE
con la
manovra finanziaria da 25 miliardi di euro (decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) il legislatore ha
rafforzato in modo significativo le procedure di riscossione di Equitalia,
prevedendo espressamente che gli accertamenti notificati a partire dal 1 luglio
2011 contengano l'intimazione ad adempiere entro i termini di presentazione del
ricorso (articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010);
CONSIDERATO
ULTERIORMENTE CHE
a tale
misura, tuttavia, non ha corrisposto un intervento normativo da parte del
legislatore che fosse in grado di controbilanciare le possibilità di difesa del
contribuente, che oggi è costretto a contrastare le attività esecutive di
Equitalia con mezzi processuali che, oltre ad essere particolarmente costosi,
si rivelano poi nei fatti sempre molto limitati nella loro effettiva
efficacia;
CONSTATATO
CHE
a ciò si
aggiunge che in molti casi la sanzione tributaria irrogata da Equitalia per il
ritardo nel pagamento, sommata agli interessi ed agli aggi di riscossione,
determina sovente un incremento insostenibile e spropositato del debito
tributario originario. Non a caso nell'ipotesi di mancato pagamento delle
cartelle esattoriali scattano anche ulteriori addebiti calcolati sul dovuto,
ovvero compensi di riscossione aggiuntivi, interessi di mora calcolati giorno
per giorno dalla data di notifica della cartella e ovviamente le spese inerenti
alle procedure di riscossione coattiva;
VISTO
CHE
inoltre,
se non si paga la cartella entro sessanta giorni dalla sua notifica, l'agente
della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene più
opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto
all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione
forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore
e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e
le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un
quinto). L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta senza che vi siano
particolari obblighi di preavviso, nemmeno se viene iscritta dopo un anno dalla
notifica della cartella. Se il debitore ancora non paga si procede con
l'espropriazione forzata. L'espropriazione forzata degli immobili (pignoramento
e vendita coatta) può essere messa in atto solo per debiti complessivi
superiori agli 8.000 euro. La preventiva iscrizione di ipoteca non è
obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5 per
cento del valore dell'immobile. In questi casi l'agente della riscossione deve
prima iscrivere ipoteca e poi - decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il
pagamento - procedere all'espropriazione. Nel caso in cui si proceda dopo un
anno dalla notifica della cartella occorre la notifica di un preavviso
contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni.
APPURATO
CHE
L'agente
della riscossione può inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza
di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere
l'ammissione al passivo in una procedura fallimentare già avviata;
generalmente
i lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente non si trovano in
conflitto con Equitalia spa, in quanto le tasse da essi dovute sono pagate
interamente alla fonte. Da ciò discende che, qualora ne ricorrano le oggettive
cause e circostanze, non può che considerarsi assolutamente legittimo e
condivisibile combattere l'evasione e l'elusione fiscale attraverso il
potenziamento dell'efficacia delle attività di riscossione;
VISTO
CHE
su tutto
il territorio nazionale ed a livello locale proliferano le proteste e le
manifestazioni dei contribuenti e delle imprese nei confronti di Equitalia spa,
poiché all'onere di pagare le imposte e le tasse si vedono aggiungere la beffa
di dover pagare somme eccessive, soprattutto in questo periodo di grave e
duratura crisi economica, che investe molti comparti del settore economico
primario e secondario e che risulta particolarmente preoccupante in determinate
aree del Paese, come quelle delle regioni meridionali e, segnatamente, della
Sardegna, notoriamente costituite da micro-aziende, per lo più
sottocapitalizzate ed esposte ad una cronica carenza di liquidità;
VISTO
CHE
si
aggiunge, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'inerzia del
Governo ad adottare provvedimenti concreti per combattere il ritardo dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, incluso il Servizio sanitario
nazionale, nei confronti delle imprese, ritardo che pone molte imprese, specie
le micro, piccole e medie imprese, in una condizione di pesante crisi
finanziaria e di conseguente carenza di liquidità economica;
RITENUTO
CHE
occorre
avviare un profonda riflessione finalizzata all'individuazione di interventi
sistematici in grado, da un lato, di dare risposte alle esigenze di pronto
recupero nei confronti di contribuenti comunque non in regola con gli
adempimenti prescritti dalla legge e, dall'altro, di evitare un'ingiustificata
ed eccessiva penalizzazione di tutti quei contribuenti e di quelle imprese che,
oltre a pagare il dovuto, sono tenuti a corrispondere interessi moratori troppo
elevati (oltre il 35 per cento annuo, più aggi, compensi, interessi e
sanzioni),
Tutto
quanto sopra esposto, con la presente
MOZIONE
il
Consiglio Comunale di Reggio Emilia impegna il Sindaco e la Giunta:
recedere
da ogni contratto con Equitalia Spa ed a internalizzare il servizio coattivo di
riscossione coatta dei tributi, improntando detta attività al fine principale
di dare un servizio al Cittadino, tramite una riscossione ispirata a criteri di
equità sociale.
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