lunedì 6 maggio 2013

MOZIONE CONTRO EQUITALIA


PREMESSO CHE
Equitalia spa è la società a totale capitale pubblico che, in conseguenza dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che ha ricondotto l'attività di riscossione sotto l'ombrello pubblico, è incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi;  
 
RILEVATO CHE
compito principale di Equitalia dovrebbe essere quello di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia della riscossione attraverso la riduzione dei costi affrontati a tal fine dallo Stato e attraverso l'ottimizzazione del rapporto con il contribuente, favorendo le condizioni per il miglioramento del tasso di assolvimento spontaneo degli adempimenti tributari;  
 
CONSIDERATO CHE
con la manovra finanziaria da 25 miliardi di euro (decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) il legislatore ha rafforzato in modo significativo le procedure di riscossione di Equitalia, prevedendo espressamente che gli accertamenti notificati a partire dal 1 luglio 2011 contengano l'intimazione ad adempiere entro i termini di presentazione del ricorso (articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010);  
 
CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE
a tale misura, tuttavia, non ha corrisposto un intervento normativo da parte del legislatore che fosse in grado di controbilanciare le possibilità di difesa del contribuente, che oggi è costretto a contrastare le attività esecutive di Equitalia con mezzi processuali che, oltre ad essere particolarmente costosi, si rivelano poi nei fatti sempre molto limitati nella loro effettiva efficacia;  
 
CONSTATATO CHE
a ciò si aggiunge che in molti casi la sanzione tributaria irrogata da Equitalia per il ritardo nel pagamento, sommata agli interessi ed agli aggi di riscossione, determina sovente un incremento insostenibile e spropositato del debito tributario originario. Non a caso nell'ipotesi di mancato pagamento delle cartelle esattoriali scattano anche ulteriori addebiti calcolati sul dovuto, ovvero compensi di riscossione aggiuntivi, interessi di mora calcolati giorno per giorno dalla data di notifica della cartella e ovviamente le spese inerenti alle procedure di riscossione coattiva;  
VISTO CHE

inoltre, se non si paga la cartella entro sessanta giorni dalla sua notifica, l'agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene più opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto). L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta senza che vi siano particolari obblighi di preavviso, nemmeno se viene iscritta dopo un anno dalla notifica della cartella. Se il debitore ancora non paga si procede con l'espropriazione forzata. L'espropriazione forzata degli immobili (pignoramento e vendita coatta) può essere messa in atto solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro. La preventiva iscrizione di ipoteca non è obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5 per cento del valore dell'immobile. In questi casi l'agente della riscossione deve prima iscrivere ipoteca e poi - decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento - procedere all'espropriazione. Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorre la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni.
APPURATO CHE
L'agente della riscossione può inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l'ammissione al passivo in una procedura fallimentare già avviata;  
 generalmente i lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente non si trovano in conflitto con Equitalia spa, in quanto le tasse da essi dovute sono pagate interamente alla fonte. Da ciò discende che, qualora ne ricorrano le oggettive cause e circostanze, non può che considerarsi assolutamente legittimo e condivisibile combattere l'evasione e l'elusione fiscale attraverso il potenziamento dell'efficacia delle attività di riscossione;  
 
VISTO CHE
su tutto il territorio nazionale ed a livello locale proliferano le proteste e le manifestazioni dei contribuenti e delle imprese nei confronti di Equitalia spa, poiché all'onere di pagare le imposte e le tasse si vedono aggiungere la beffa di dover pagare somme eccessive, soprattutto in questo periodo di grave e duratura crisi economica, che investe molti comparti del settore economico primario e secondario e che risulta particolarmente preoccupante in determinate aree del Paese, come quelle delle regioni meridionali e, segnatamente, della Sardegna, notoriamente costituite da micro-aziende, per lo più sottocapitalizzate ed esposte ad una cronica carenza di liquidità;  

VISTO CHE
si aggiunge, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'inerzia del Governo ad adottare provvedimenti concreti per combattere il ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, incluso il Servizio sanitario nazionale, nei confronti delle imprese, ritardo che pone molte imprese, specie le micro, piccole e medie imprese, in una condizione di pesante crisi finanziaria e di conseguente carenza di liquidità economica;  
 
RITENUTO CHE
occorre avviare un profonda riflessione finalizzata all'individuazione di interventi sistematici in grado, da un lato, di dare risposte alle esigenze di pronto recupero nei confronti di contribuenti comunque non in regola con gli adempimenti prescritti dalla legge e, dall'altro, di evitare un'ingiustificata ed eccessiva penalizzazione di tutti quei contribuenti e di quelle imprese che, oltre a pagare il dovuto, sono tenuti a corrispondere interessi moratori troppo elevati (oltre il 35 per cento annuo, più aggi, compensi, interessi e sanzioni), 
Tutto quanto sopra esposto, con la presente
MOZIONE
il Consiglio Comunale di Reggio Emilia impegna il Sindaco e la Giunta: 
recedere da ogni contratto con Equitalia Spa ed a internalizzare il servizio coattivo di riscossione coatta dei tributi, improntando detta attività al fine principale di dare un servizio al Cittadino, tramite una riscossione ispirata a criteri di equità sociale.

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